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Appello alla Commissione Europea: “Fermate l’Energonut”.

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Nota del Wwf e del Comitato Valle del Volturno  inviata a Bruxelles per chiedere il ripristino della legalità.

“La situazione Energonut è rapidamente evoluta nella direzione più negativa possibile per la salvaguardia della salute degli abitanti della Valle del Volturno”. Lo afferma Giuseppina Negro a nome del Comitato Valle del Volturno e del Wwf, ricordando che dopo due anni dall’inizio del procedimento, anche per la forte sollecitazione da parte dell’Energonut, l’ing. Campana, dirigente dell’assessorato all’ambiente della Regione Molise, ha dato il suo assenso a bruciare 100.000 Ton/anno di CDR senza alcuna prescrizione di Valutazione di impatto ambientale. “Precedenti accordi intercorsi tra Ministero dell’Ambiente e la Regione Molise – ha aggiunto Negro – prevedevano, anche qui dopo un percorso molto accidentato, la prescrizione della Via”. Pertanto il Wwf  ha intrapreso la strada della formale denuncia alla Direzione Generale XI Ambiente della Commissione della Comunità Europea, Sicurezza nucleare e Protezione civile  della Commissione della Comunità Europea. Inoltre, è in preparazione un ricorso al Tar Molise per avere la sospensiva e poi di la revoca dell’autorizzazione che, a dire di Giuseppina Negro, “contrasta con le attuali normative europee, esponendo l’Italia e la Regione alle sanzioni europee”.
Per far fronte alle spese per il ricorso al Tar e per sottoscrivere tale ricorso è in programma per i prossimi giorni un’assemblea del Comitato Valle del Volturno, alla quale potranno partecipare tutti i cittadini ed i comitati spontanei. Seguirà una seconda iniziativa  itinerante con tavolini nei mercati zonali.
Questo è il testo della denuncia inviata alla Direzione Generale XI Ambiente della Commissione della Comunità Europea, Sicurezza nucleare e Protezione civile  della Commissione della Comunità Europea.

La scrivente associazione e il Comitato Valle del Volturno, sorto a difesa del territorio della piana del fiume Volturno, segnalano quanto segue: Presso la Regione Molise, Servizio Conservazione e Tutela dell’Ambiente,  è in corso il procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di coincenerimento (art. 5/133), attivato dalla società Energonut Spa ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs 133/2005 e svolgentesi secondo i criteri di cui all’art. 28 D.Lgs 22/97, poi 210 D.Lgs 152/06 (al tempo vigenti). Precedentemente e fino al dicembre 2005, la società Energonut ha gestito un impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi utilizzando materiali vari tra cui legno e scarti di legno, oli, grassi, sanse e derivati, altre tipologie di biomasse e CDR.
In data 12 aprile 2005 la ditta comunicava, agli effetti degli artt. 31 e 33 D.Lgs 22/97, di voler aumentare la quantità annue di CDR da utilizzare nell’impianto portandola dalle 20.000 tonnellate già precedentemente comunicate a 100.000 tonnellate; nel luglio 2005 la Provincia prendeva atto e iscriveva la società per le nuove quantità
Nell’anno 2005 i quantitativi di rifiuti smaltiti nell’impianto sono stati di poco superiori a 60.000 tonnellate (dato MUD 2006 relativo all’anno 2005); di tale quantità il CDR utilizzato è stato di circa 13.000 tonnellate.
A dicembre 2005, in vista della scadenza della convenzione con l’ENEL,  la Energonut Spa ha deciso di  eseguire lavori di adeguamento dell’impianto in conformità con quanto previsto dal DM 11/11/1999 al fine di accedere al regime dei cdd certificati verdi. All’uopo, ha sottoposto il progetto di rifacimento al GRTN ottenendo in data 25/5/2005 la qualifica di IAFR. In data 22/9/2005  ha ottenuto il permesso di costruire da parte del Comune di Pozzilli, e previamente, il parere favorevole del Consorzio industriale, della Regione Molise Direzione politiche della casa, della ASL e ARPA Molise, nonché l’autorizzazione all’immissione in atmosfera ai sensi del decreto 12/11/04 n. 273. “Sulla base di tali autorizzazioni ha proceduto allo smantellamento (dic. 05-lug 06) dell’impianto preesistente e nell’agosto 2006 ha iniziato i lavori di costruzione del nuovo impianto” (Relazione tecnica del 2/11/2006 pag. 7).
Conclusi i lavori , la società ha quindi presentato richiesta alla Regione Molise ex art. 5 D.Lgs 133/2005  per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla gestione del nuovo impianto che è destinato a produrre energia elettrica  mediante incenerimento delle seguenti quantità di rifiuti:
CDR     100.000 /T annue   messa a riserva  20.00 /T annue
Scarti vegetali     50.000 /T annue messa a riserva  50.000 /T annue
da lav. legno non trattato   50.000 /T annue messa a riserva  50.000 /T annue
Rifiuti da fibra tessile      1.000 /T annue messa a riserva   1.000 / T annue
da lavoraz. legno e affini     1.000 /T annue messa a riserva  1.000 /T annue
farine animali     15.000 /T annue messa a riserva        0
tot. capacità recupero diretto 217.000 /T annue recupero indiretto 122.000 /T annue
totale capacità di recupero      339.000 /T annue
Su 365 gg. anno: 217.000/T annue : 365 gg = 594,52 /T giorno e 24,77 /T ora di rifiuti da smaltire
CDR: 100.000 T/anno : 365 =  273,97 /T giorno e 11,4 /T ora.

Su 333 gg  anno (8000 ore dichiarate dall’azienda) i dati giornalieri si innalzano a 651,66 T e quelli orari a 27,12 T. Per  CDR 300 /T giorno e 12,5 /T ora .

L’impianto de quo deve essere assoggettato a valutazione d’impatto ambientale (v.i.a.) in quanto rientra nell’All. 1, punto 10,  della direttiva 85/337/CEE. In  particolare deve essere assoggettata a v.i.a. l’attività di coincenerimento di 100.000T/anno di CDR, attività mai esercitata nell’impianto dismesso e che sarà posta in essere per la prima volta proprio dal nuovo impianto.
Tuttavia ad oggi la v.i.a. non è stata espletata.
Anzi la Conferenza di Servizi, convocata dalla Regione, ha chiuso i lavori senza richiedere l’espletamento della procedura di V.I.A. (anche se sollecitata da più componenti); a sua volta  la Regione Molise, Servizio Prevenzione e Tutela dell’Ambiente non intende richiedere la v.i.a.
In attesa dell’autorizzazione, la società ha messo in esercizio l’impianto provvedendo a smaltire il CDR.

L’attivazione dell’impianto per il recupero energetico di CDR per 100.000 T/anno di C.D.R. ha destato allarme nella popolazione della piana, già soggetta all’esposizione continua alle emissioni delle aziende del nucleo industriale di Pozzilli. Sono state così raccolte centinaia di firme sulla petizione che chiede lo svolgimento della valutazione d’impatto ambientale (allegato 1). La stessa richiesta è stata sottoscritta da tutti i sindaci dei comuni che si affacciano sulla piana del Volturno, dalla Provincia di Isernia, dalla Comunità Montana, dal Consorzio Industriale, dal Consorzio di Bonifica (all. 2)
La v.i.a. si pone necessaria in quanto l’impianto è allocato in una zona soggetta già a forte pressione ambientale. Infatti nell’area del nucleo industriale hanno lavorato per decenni aziende altamente inquinanti, e ora vi operano un cementificio, industrie chimiche; inoltre l’area è percorsa da un grande traffico veicolare.

La società ritiene di non avere l’obbligo di effettuare la v.i.a. in quanto l’attività di smaltimento di 100.000 T/anno di CDR sarebbe già munita di autorizzazione, perché acquisita nel luglio 2005, prima dello smantellamento dell’impianto, con la procedura semplificata degli artt. 31 e 33 D.Lgs 22/97.
La Regione Molise sostanzialmente condivide tale assunto. Infatti il Servizio Conservazione della Natura e V.I.A., con nota del 31/7/2007, prende atto di quanto asserito dalla ditta nella nota del 16/7/2007 e cioè che “la Energonut Spa non sta costruendo un nuovo impianto di coincenerimento di rifiuti, ma sta semplicemente richiedendo un aggiornamento dei titoli autorizzativi esistenti per permettere alle autorità concedenti di accertare la rispondenza dell’impianto alla normativa sopravvenuta. I lavori in corso si limitano alla sostituzione di elementi preesistenti e comunque all’esecuzione di opere autorizzate in epoca precedente alla richiesta di autorizzazione ex D.Lgs n. 133/2005. Il che è sufficiente ad escludere l’applicazione al caso di specie del DPCM 7/3/2007 e di ogni altra normativa che richieda la valutazione di impatto ambientale nel procedimento in corso”.  Ancora, con nota del 29/02/2008 prot. 1709, il Servizio Prevenzione e Tutela dell’Ambiente della medesima Regione sostiene che la v.i.a. avrebbe il carattere di v.i.a. postuma atteggiandosi quindi a mera “verifica” e che questa sarebbe stata eseguita. Infatti in seno alla conferenza di servizi sarebbero stati acquisiti e valutati tutti gli elementi che sostanziano una “verifica” e, nondimeno,  dovrebbe tenersi conto delle prescrizioni stabilite da detta conferenza (la ditta deve effettuare per almeno due anni un monitoraggio della qualità dell’aria nella zona del Consorzio e deve trasmettere all’ARPA e rendere pubblici i dati rilevati in continuo; deve effettuare per i primi due anni rilevamenti trimestrali delle proprie emissioni; prima dell’avvio del monitoraggio deve sviluppare un modello e/o scenario previsionale (sulla base dei venti, delle temperature, dell’orografia dei luoghi ecc.) delle emissioni e delle ricadute nei punti ritenuti, presumibilmente, più critici; sulla base di detto scenario, individuati i punti critici, si dovrà passare alla fase sperimentale operativa con la posa in opera delle centraline per i monitoraggio.
L’opinione della Regione e della società non può essere condivisa in quanto essa tende ad eludere gli obblighi comunitari che impongono l’effettuazione di una valutazione per impianti, come quello di specie, che sono in grado di arrecare un forte impatto all’ambiente.
 Evidentemente, la Regione ha omesso di considerare che:
1) l’impianto aveva un’autorizzazione ex procedura semplificata al coincenerimento di 100.000 T/a di CDR ma prima del rilascio dell’autorizzazione doveva essere assoggettato a V.I.A., stante la cogenza  della norma comunitaria rispetto alla legge nazionale difforme
2) l’autorizzazione al coincenerimento delle nuove quantità (100.000 T/anno) di CDR, ottenuta in procedura semplificata, non è stata utilizzata nell’impianto dismesso prima dei lavori di adeguamento, anzi proprio l’impianto rifatto dovrebbe procedere per la prima volta allo smaltimento delle dette quantità.
3) la società ha attivato la procedura ordinaria per il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 5 D.Lgs 133/05  sicché senza detta autorizzazione la società non può eseguire il recupero energetico di 100.000 T/anno di CDR ossia la nuova attività nemmeno in via provvisoria;
4) per quest’ultima attività la v.i.a. ha carattere preventivo e non postumo. Infatti  non può parlarsi di impianto già esistente mancando il termine di confronto e, per di più, essa costituisce una modifica sostanziale dell’impianto preesistente (l’impianto è giunto al limite della soglia, smaltisce rifiuti qualitativamente e quantitativamente diversi, immette nuovi inquinanti di consistenza prima sconosciuta e alcuni in misura decisamente superiore).
5) Durante lo svolgimento del procedimento sono intervenuti:
 la sentenza della Corte di giustizia CE del 23.11.2006 nella causa C-486/04,  con la quale lo Stato Italiano è stato dichiarato inadempiente per non aver assoggettato a procedura di V.I.A. l’impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di CDR e biomasse nel comune di Massacra avente capacità superiore a 100/T giorno. La normativa italiana e, segnatamente, il D.Lgs 152/2006 risultava infatti non conforme alla direttiva comunitaria 83/337/CEE in quanto dispensava da qualsiasi valutazione del loro impatto sull’ambiente i progetti sottoposti alle procedure semplificate  (all. A, punto 9.b : Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto.
 il DPCM 7/3/2007 che recependo detta sentenza  ha sottoposto  a VIA ( senza alcuna procedura verifica)
- gli impianti di recupero di rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate e quindi a comunicazioni di inizio attività – gli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno sottoposti alle procedure semplificate
 infine il correttivo al D. Lgs 152/2006 approvato con D. Lgs 16/1/2008 n. 4, pubblicato sulla G.U. n. 24 del 29/01/2008, che sottopone a v.i.a.  gli impianti di cui all’all. III lett. n) : impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 t/g mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’all. B lett. D9, D10, D11 e all’all. C lett. R1 della parte IV al D.Lgs 152/2006.

In conclusione l’attività di coincenerimento mediante lo smaltimento/recupero di 100.000 T/anno di CDR è una nuova attività, non esercitata nell’impianto dismesso, che deve essere assoggettata a V.I.A. prima che sia emessa l’autorizzazione all’esercizio ex art. 5 D.Lgs 133/05 in quanto rientrante nell’all. 1 punto 10 della Direttiva, nell’all.A lett. l) del DPR 12/4/96.
In più, l’impianto è stato oggetto di attenta analisi da parte del Consorzio Industriale che ne ha sottolineato le criticità soprattutto ai fini del mantenimento delle emissioni di alcuni microinquinanti (NOx e SO2) al di sotto dei valori rilevati dall’ARPA per l’impianto dismesso, nonché della gestione delle ceneri leggere e dei residui di trattamento fumi per evitarne la diffusione in ambiente, sottolineando la maggiore pressione ambientale determinabile dalla maggiore portata dei fumi anche a parità di concentrazione di inquinanti. In merito a tali attente osservazioni, appare oltremodo necessario valutare se la pressione ambientale esercitata dal nuovo impianto sia tollerabile dall’ambiente e dall’uomo sì da giustificare delle mitigazioni o non piuttosto sia intollerabile tale da giustificare un provvedimento inibitorio totale o parziale.
Infine va segnalato che nel procedimento in corso la società non ha esibito alcuno studio sugli effetti diretti sull’ambiente e sulla salute, né in merito all’impatto  congiunto con altri impianti presenti nella zona tenendo conto anche del carico di inquinanti già presenti nell’area per l’intenso traffico veicolare. Le relazioni depositate alla Conferenza di servizi si limitano alla illustrazione dei modelli matematici  in genere utilizzati, senza che di essi sia fatta alcuna applicazione al caso concreto.
Infine si segnala che per le nuove quantità di CDR non è stata effettuata la procedura pubblica prevista dall’art. 12 della Direttiva 2000//76. Infatti la società ha provveduto al deposito di sole schede tecniche  (peraltro in lingua francese) e ciò unicamente presso il Comune di Pozzilli nel cui territorio è ubicato l’impianto, escludendo i comuni limitrofi (in verità poco distanti) e anche  la Provincia, il Consorzio industriale e il Consorzio di Bonifica. Con siffatto comportamento risulta evitato un’appropriata informazione ai cittadini.
Tanto premesso si chiede a codesta spett.le Commissione di voler attivare quanto necessario  per il ripristino della legalità.

WWF Italia – Sezione regionale Molise
         Comitato Valle del Volturno
          -avv. Giuseppina Negro-

 

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