Delibera 199, pietra miliare della Giunta Iorio
Diffidati gli organi di stampa a riportare le notizie di Nuovo Molise. Il centro sinistra presenta una mozione per farla ritirare
La delibera della Giunta Regionale numero 199 del 3 marzo 2009 resterà scritta nella storia del Molise. Sarà il monumento, la pietra miliare, di una parte della classe politica regionale che nei prossimi decenni verrà ricordata per avere prodotto un debito spaventoso nella sanità ma anche per avere prodotto una diffida preventiva alla stampa. Infatti con la Delibera numero 199 è stato conferito mandato ad un legale per procedere contro Nuovo Molise e, nel contempo, per diffidare alcuni organi d’informazione a “propagare, come sinora fatto, mediante la rassegna mattutina dei quotidiani o la riproduzione in siti di informazione via internet (e nei relativi archivi storici), le diffamazioni della Regione Molise, della sua Giunta Regionale e del suo Presidente e dei suoi Assessori, pubblicate dal quotidiano Nuovo Molise, avvertendo – si afferma nella diffida – che sussiste la responsabilità in solido di chi non effettua il dovuto controllo sulle notizie, anche laddove riproduca notizie, articoli o titoli pubblicati da altri giornali”.
Il fatto che sia l’editore Ciarrapico il nemico numero uno per un Governo regionale di centro destra, suscita molto divertimento. Stiamo parlando dello stesso Ciarrapico senatore del PdL e sostenitore di Iorio quando la Regione era governata dal centro sinistra. Il Ciarrapico editore di quel Nuovo Molise che ogni giorno attaccava quei comunistacci di Marcello Veneziale e Giovanni Di Stasi. Il Ciarrapico editore di quel Nuovo Molise che ha contribuito alle fortune elettorali di Iorio, trasformando il suo quotidiano in una piscina nella quale il Presidente sguazzava a piacimento. Poi qualcosa si è rotto. Non sappiamo cosa, anche se Ciarrapaco e Iorio dovrebbero spiegarlo ai Molisani che, increduli, assistono da tempo a questa tarantella. Certo è che adesso Ciarrapico ha cambiato idea su Iorio e la sua Giunta. Gli attacchi al presidente ed ai suoi amici sono frequenti ed allora l’amico è diventato il nemico. Il principale nemico. Ha ragione Michele Petraroia, Consigliere regionale del Pd, qando afferma che mancano le parole per commentare tutta questa vicenda. Ed allora, come fa lui, ci affidiamo ad una poesia di Bertold Brecht:
“ Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare”.
Nel mentre restiamo in attesa di una qualche parola dell’Ordine dei Giornalisti ed in particolare del suo Presidente. Ci sarà? Parlerà?Chi lo sa?
La mozione del centro sinistra
I Consiglieri regionali del centro sinistra, Michele Petraroia, Michelangelo Bonomolo, Mauro Natalini, e Danilo Leva hanno presentato una Mozione nella quale in premessa si ricorda che il comma 2) dell’art. 21 della Costituzione sancisce che “ La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Inoltre si ricorda che la Regione Molise non ha una propria legge che regola i rapporti con gli organi d’informazione e restano ancora da esaminare nelle preposte Commissioni Consiliari “le proposte n. 76 d’iniziativa urgente della Giunta ( Delibera n. 1463 del 14.12.2007 ) e la p.d.l. n. 91 presentata il 13 febbraio 2008 dai consiglieri Petraroia, Natalini, Leva, Romano, Bonomolo, Totaro, Cavaliere e Bonomolo”. Nella mozione si ricordano le note della Federazione Nazionale della Stampa e dell’Associazione Stampa Molisana in cui si esprime preoccupazione per la scelta di un Organo Istituzionale di utilizzare fondi pubblici per perseguire in sede giudiziaria dei giornalisti che manifestano liberamente il proprio pensiero. Detto ciò la Moziona impegna: la Giunta Regionale a revocare la Delibera n.199 del 3 marzo 2009 “perché in contrasto con l’art. 21 della Costituzione”. Inoltre impegna la quarta Commissione “a istruire urgentemente la proposta di legge numero 91 al fine di regolamentare in modo organico il settore radiotelevisivo, dei portali telematici e della carta stampata in Molise”. Infine, la Mozione esprime solidarietà all’Associazione della Stampa Molisana, al suo Segretario e ai giornalisti “coinvolti da un’iniziativa politica ed istituzionale senza precedenti”.
La diffida
Ecco il testo della diffida recapitata all’Editoriale Ciociaria Oggi, al direttore Pino Cavuoti, a Teleregione, al Tg5, a Rai Tre nella persona di Angela Buttiglione.
“Oggetto: Diffida a non reiterare diffamazioni gravementelesive dell’immagine, dell’onore e del decoro della RegioneMolise, della relativa Giunta regionale e dei Suoi rappresentantiistituzionali.
La Regione Molise e la GiuntaRegionale, in persona del Presidente p.t., rappresentati edifesi dal Prof. Avv. Francesco Fimmanò, ed elettivamentedomiciliati, per la fattispecie in oggetto, presso il suostudio di Napoli, Centro Direzionale – Isola E2, PalazzoFutura, Vi comunicano e chiedono quanto segue. Il quotidianoNuovo Molise Oggi, nella versione stampata ed inquella diffusa a mezzo internet (con relativo archivio storico)è impegnato da oltre un anno in una OSSESSIVA CAMPAGNA DIFFAMATORIA A MEZZO STAMPA ED INTERNET, della Regione Molise, del Suo governo e deiSuoi rappresentanti istituzionali. Questa OSSESSIVAstrategia denigratoria, reiterata su ogni numero del giornale,attraverso le più disparate forme, nulla ha che vedere con il diritto di cronaca, di critica o di satira, ed affondale proprie radici in interessi del tutto estranei aidiritti riconosciuti dall’art. 21 della Costituzione. L’Autorità giudiziaria potrà agevolmente verificare che questo ossessivo contegno denigratorio, ingiurioso e diffamatorio della Regione e di tutti i Suoi rappresentanti (contenuta in decine e decine di articoli e rubriche) non trova esimente alcuna nell’ordinamento giuridico. La Suprema Corte in una fattispecie del tutto analoga ha sancito che «l’esercizio del diritto di critica pur assumendo necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attività di cui si censurino le modalità di esercizio e le disfunzioni e si suggeriscano i provvedimenti da adottare, richiede – unitamente al rispetto del limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate – che, comunque, pertanto, esse non si concretino in una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l’attenzione negativa dei lettori (in applicazione di questo principio la S.C. ha escluso l’operatività dell’esimente del diritto di critica nei confronti di una giornalista, che aveva pubblicato svariati articoli con i quali accusava il presidente di un ente regionale di una “cattiva e allegra gestione”, insinuando la sussistenza di illeciti senza la prova degli stessi» Cassazione penale sez. V 30 novembre 2005, n. 9373 in Cass. Pen. 2007, 4, 1649. La verità è che la Testata Nuovo Molise, i suoi Direttori Responsabili, i suoi giornalisti (in particolare Corrado Sala alias Pasquale Di Bello o viceversa) e soprattutto l’Editore di fatto-Dominus Abusivo ex art. 2497, c.c., perseguono una complessiva strategia diffamatoria di matrice meramente politica. Questo è confermato – anche sotto il profilo del dolo e della premeditazione – dalle pubbliche dichiarazioni dell’ex Direttore dello stesso giornale Nuovo Molise, che sarà citato a teste, il quale ha pubblicamente ammesso l’animus diffamatorio del giornale. La grave, violenta quanto calunniosa e diffamatoria rappresentazione, reiteratamente offerta dal quotidiano, non trova riscontro in alcun concreto dato ed i limiti, del diritto di cronaca e di critica, risultano assolutamente travalicati. E’ principio assolutamente pacifico in giuridsprudenza che «ai fini della individuazione del contenuto diffamatorio della informazione, deve essere valutato sia il testo letterale di quanto pubblicato sia il complesso dell’informazione rappresentato dal testo, dalla sua interpretazione, dalle immagini che l’accompagnano, dai titoli e sottotitoli, dal modo di presentazione e da ogni altro elemento utile; la lesione dell’altrui reputazione, infatti, non si verifica solo a mezzo del solo contenuto dell’articolo, ma col complesso del servizio» (Cass., sez. V, 27 novembre 1991, Mass. Cass. Pen., 1992, fasc. 2, p. 50 Cass., sez. V, 24 ottobre 1995, in Cass. Pen., 1997, pag. 404; e conforme Cass., sez. V, 2 giugno 1998, n. 8031, in Cass. Pen., 200, 372). Peraltro in malcelato e proditorio tentativo del giornale, attraverso l’uso delle vignette, delle caricature, dei titoli ad effetto, di aggredire con inaudita violenza e al tempo stesso sottrarsi alle proprie responsabilità risulta assolutamente vano. Da tempo infatti l’escamotage o trucchetto di usare l’esimente della satira per l’aggressione diffamatoria e la denigrazione è stato svelato dalla Giurisprudenza secondo cui «affinché possa invocarsi utilmente la scriminante della satira, anche di natura politica, occorre pur sempre che vengano rispettati i valori fondamentali della persona, dovendosi escludere la legittimità laddove, trasmodando in un attacco al personaggio politico e all’immagine pubblica del medesimo, si risolva in un insulto gratuito alla persona in quanto tale» (Cassazione 11 maggio 2006 n. 23712, in Guida al diritto 2006, 38, 54 con nota di Amato). La satira è lecita solo «se non si risolve in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato» (Cassazione civile sez. III 24 aprile 2008 n. 10656, in Diritto & Giustizia 2008; Cassazione civile sez. III 8 novembre 2007 n. 23314, Soc. Mondadori ed C. Caselli e altro, in Giust. Civ. Mass. 2007, 11; Cassazione civile sez. III 28 novembre 2008 n. 28411 in Diritto & Giustizia 2008; Cassazione penale sez. I 24 febbraio 2006 n. 9246, in Dir. E giust. 2006, 17, 49 in Dir. E giust. 2006, 20, 75). Non rientra in alcuna esimente per la giurisprudenza «l’attribuzione di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti, di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari, la deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo e dileggio» (Cassazione civile 24 maggio 2001 n. 7091 in Giust. Civ. Mass. 2001, 1048; Cassazione penale sez. V, 2 dicembre 1999, n. 2128, in Ced Cassazione 2000). Peraltro il diritto di satira costituisce una legittima scriminante «di fatti oggettivamente diffamatori soltanto quando l’attribuzione di fatti determinati appaia paradossale ed inverosimile, e tale che nessuna persona di senno prenderebbe per vera» (Tribunale di Roma sez. I 6 luglio 2004 n. 20943 in Dir. E giust. 2004, 43, 88 in Giur. Romana 2004, 424). L’immagine dell’Ente, dei suoi rappresentanti di Governo, è invece denigrata, vilipesa, sbeffeggiata, esposta al pubblico ludibrio al di là di ogni possibile ed immaginabile demerito, con un ossessivo contegno di inaudita e reiterata gravità. Al riguardo va ricordato che per la Suprema Corte è riconosciuta «anche agli enti, la capacità di essere soggetti passivi di reati contro l’onore, la reputazione ed il decoro, perché se non vi è un onore dell’ente, astrattamente considerato, vi è però un onore sociale quale bene morale di tutti e di ciascuno che per i rapporti ed i vincoli tra loro esistenti, si considerano come un tutto unico che, al pari del singolo, è ben capace di percepire l’offesa, sia che questa venga rivolta all’intera comunità, sia ai singoli aderenti in tale qualità. Le espressioni denigratorie dirette nei confronti dei singoli appartenenti ad una istituzione possono, al contempo, aggredire anche l’onorabilità dell’entità collettiva cui essi appartengono, entità alla quale anche, conseguentemente, compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetti passivo di delitti contro l’onore. Ne consegue che, quando l’offesa assume carattere diffusivo (nel senso che essa viene ad incidere sulla considerazione di cui l’ente gode nella collettività), detto ente, al pari dei singoli soggetti offesi, è legittimato all’azione» (Cassazione, 14 gennaio 2002 n. 1188; Dir. E giust. 2002, 7, 75; in Dir. & Formazione 2002, 677, in Giur. It. 2003, 1444; Cassazione penale sez. V, 07 ottobre 1998 n. 12744, Dir. Famiglia 1999, 82; Cassazione penale sez. V 30 gennaio 1998 n.4982, in Cass. Pen. 1999, 507 con nota di Lazzari; in Giust. Pen. 1999, II, 246, in Nuova giur. Civ. commentata 1999, I, 790; Tribunale Roma 19 gennaio 1984 in Cass. Pen. 1984, 1265, Difesa pen. 1984, fasc. 5,75; Riv. It. Dir. E proc. Pen. 1986, 308). D’altra parte «Anche le persone giuridiche possono subire (e conseguentemente agire per il ristoro di) un danno non patrimoniale (c.d. morale), potendo questo ben configurarsi in effetti pregiudizievoli che – a prescindere dalla sensibilità e percezione psicologica del danneggiato – comunque si risolvono in una aggressione a beni immateriali (onore, reputazione, identità personale ecc.) di cui anche l’ente non personificato può essere titolare». (Cass. 5 dicembre 1992 n. 12951; Cass. 10 luglio 1991 n. 7642 per la giurisprudenza di merito, Tribunale Milano 22 novembre 2001, in Dir. E pratica società, 2002; fase 4, 76; Tribunale Torino 21 aprile 1998, in Dir. Informazione e informatica, 1999, 61). Fatte queste premesse, la Regione Molise e la Giunta Regionale, come sopra rapp.ti e difesi, Vi diffidano dal proseguire la descritta campagna diffamatoria ed ogni Vs. diverso contegno configurerà, alla luce della presente, una ipotesi di dolosa reiterazione con le relative conseguenze di legge.
Si diffidano altresì le altre testate in indirizzo dal propagare, come sinora fatto, mediante la rassegna mattutina dei quotidiani o la riproduzione in siti di informazione via internet (e nei relativi archivi storici), le diffamazioni della Regione Molise, della sua Giunta Regionale e del suo Presidente e dei suoi Assessori, pubblicate dal quotidiano Nuovo Molise, avvertendo che sussiste la responsabilità in solido di chi non effettua il dovuto controllo sulle notizie, anche laddove riproduca notizie, articoli o titoli pubblicati da altri giornali. Si invitano per l’effetto a rimuovere altresì dagli archivi accessibili ai lettori tali articoli, rassegne e rubriche. In caso contrario di inottemperanza alla presente diffida, oltre ad agire per il risarcimento danni, saremo costretti, nostro malgrado, a ricorrere ex art. 700, cpc, per ottenere l’inibitoria giudiziale ed il sequestro delle pubblicazioni, anche nella loro versione diffusa in via telematica”.

















