Corte costituzionale, stop al nucleare
Accolte le motivazioni della Regione Umbria. Il Governo Nazionale non può accentrare a sé la procedura di autorizzazione attraverso la nomina di commissari
Grazie alla Regione Umbria che propose ricorso insieme alla Provincia Autonoma di Trento e alle Regioni Toscana e Emilia Romagna, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 215 del 9 giugno 2010 ha abrogato l’art. 4 commi 1), 2), 3) e 4) del Decreto Legge n. 78 del 01.07.2009 convertito con modifiche il 3 ottobre 2009 nella legge n. 141.
La Consulta ha accolto le motivazioni della Regione Umbria avanzate ai sensi dell’art. 117 e 118 della Costituzione ritenendo che sulla costruzione di impianti di produzione, trasmissione o distribuzione d’energia ( e quindi non solo quelli nucleari ) il Governo Nazionale non può accentrare a sé la procedura di autorizzazione attraverso la nomina di commissari ad Acta avvalendosi delle ragioni di particolare straordinarietà ed urgenza.
“Questa prima pronuncia precede la sentenza attesa per domani o dopodomani sulla legge 99/2009 specifica per l’iter istruttorio relativo alle autorizzazioni delle quattro nuove Centrali Nucleari Italiane – ha dichiarato il Consigliere regionale Michele Petraroia - C’è anche il Molise tra le undici regioni che hanno impugnato la legge n. 99 contestando una procedura che taglia fuori dalla decisione le amministrazioni locali e i territori. Con l’auspicio che l’orientamento assunto con la sentenza n. 215 / 2010 possa essere confermato, ritengo utile che il nostro servizio avvocatura verifichi se con l’abrogazione dell’art. 4 commi 1,2,3, e 4 del D.L. n. 78/2009 non muti anche l’iter per le concessioni di altri e diversi impianti di produzione di energia, quali quelli off-shore, con maggiori poteri riconosciuti alle Regioni rispetto al Ministero delle Attività Produttive”.

















