Eolico selvaggio, i puntini sulle “i” di Berardo
A chi evoca il suo nome parlando della legge 22 e del parco di Altilia, ricorda gli Enti responsabili del Procedimento unico
Adelmo Berardo mette i punti sulle “i” e non vuole che si colleghi il suoi nome con le po-lemiche scoppiate per il cosiddetto “Eolico selvaggio”, frutto della Legge Regionale nu-mero 22 del 7 agosto 2009 denominata “Nuova disciplina degli insediamenti degli im-pianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”. Berardo in una nota inviata alla stampa ricorda che si tratta di una legge appro-vata dal Consiglio Regionale del Molise della quale, in qualità di Presidente della Com-missione Consiliare competente in materia, ha assunto “l’onore e l’onere” di esserne il relatore. “Compito che ciascun Presidente di Commissione, di prassi, assume per i prov-vedimenti di una certa rilevanza – chiarisce il presidente della Commissione – È quindi assolutamente improprio parlare di una ‘Legge Berardo’ in quanto trattasi, al pari di tut-te le altre, di una legge approvata dal Consiglio Regionale del Molise. Preciso inoltre che, ironia della sorte, a distanza di oltre un anno dalla entrata in vigore della Legge Regionale 22/2009, nessun nuovo campo eolico è stato autorizzato in Molise”. Circa poi le polemiche sul parco eolico che dovrebbe sorgere in prossimità dell’area archeologica di Altilia, Berardo ricorda che è stato autorizzato nel 2005, quando non era Consigliere regionale, avendo ottenuto tutti i nulla osta necessari compreso il parere vincolante del-la Sopraintendenza regionale. “A seguito di vari ricorsi – ricorda ancora Berardo – lo stes-so impianto è stato autorizzato da un Commissario Prefettizio nominato dal Tribunale Amministrativo”. Poi Berardo elenca gli Enti coinvolti nel Procedimento Unico. Quasi un promemoria delle responsabilità: “Il Comune che rilascia il Permesso di Costruire – sotto-linea Berardo – il competente Servizio della Regione che si pronuncia circa la valutazione di incidenza naturalistica (ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120/03), pronunciamento che è condizione sine qua non per l’avvio dell’iter autorizzativo; il competente Servizio della Regione che si esprime riguardo alla verifica ambientale o valutazione di impatto ambientale; il competente Servizio della Regione Molise e la Direzione regionale del Ministero per i beni ed attività culturali che rilasciano l’autorizzazione paesaggistica; i competenti Servizi della Regione Molise che rilasciano l’autorizzazione alla costruzione dell’elettrodotto di collegamento dell’impianto alla re-te elettrica e della cabina di trasformazione, l’autorizzazione al mutamento di destina-zione d’uso nel caso di impianti ubicati in aree sottoposte ad uso civico, il nulla osta i-drogeologico, il nulla osta sismico, l’autorizzazione di cui al R.D. n. 1126/1926 relativa alle aree boscate;la Società Terna che concede l’accordo per il collegamento dell’impianto alla rete, in mancanza del quale lo stesso non può essere realizzato; i Vigi-li del Fuoco che rilasciano il Parere Antincendio; le Forze Armate che rilasciano il nulla osta delle Forze Armate per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota ed infine – afferma Berardo – la Sopraintendenza per i beni Culturali e Ambientali che ri-lascia il proprio nulla osta per quanto riguarda gli aspetti archeologici”. Il presidente della Commissione conclude rivolgendo un pensiero di apprezzamento e gratitudine al personale tutto ed al Dirigente del Servizio Energia della Regione Molise “che nonostante l’organico ampiamente ridotto – afferma il presidente di Commissione - sta istruendo un numero notevole di istanze con grande trasparenza e dedizione con il rischio, purtroppo, che questo assurdo clima tocchi anche il loro lavoro”.

















